Comitato per Bergiola
S T A T U T O
Art. 1- Costituzione, denominazione e durata del Comitato
Il giorno 05 luglio 2003, fra i soci fondatori
1. Enzo Cervioni Castelnuovo di Garfagnana
2. Giuseppino Franceschini Pieve San Lorenzo
3. Dino Traggiai Pieve San Lorenzo
4. Gianfranco Franceschini Pieve San Lorenzo
5. Domenico Bertolini Ceparana
6. Fabio Davini Villa Collemandina
7. Oreste Frediani Aulla
8. Domenico Tramontana Pieve San Lorenzo
9. Alfredo Peghini Pieve San Lorenzo
10. Placidino Torre Genova
11. Augusto Peghini La Spezia
12. Umberto Martini Pieve San Lorenzo
13. Marco Bonelli Genova
14. Eleonora Martini Pieve San Lorenzo
15. Mario Biscioni Pieve San Lorenzo
16. Edoardo Paladini Gorfigliano
17. Noel Santi San Romano in Garfagnana
18. M. Capurro …………………………..
19. E. Spinetti ………………………….
20.
nel rispetto del Codice civile, è costituito il Comitato
“Per Bergiola”, da ora in poi, chiamato “Comitato”.
La sua durata è illimitata.
Art. 2 – Sede
Il Comitato ha sede provvisoria in Castelnuovo di Garfagnana
via Olinto Dini presso la sede di Cittadinanzattivatoscana
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica
statutaria.
Art. 3 – Scopi
Scopi del Comitato sono:
· contribuire alla salvaguardia del paese di Bergiola,
quale testimonianza di un borgo repentinamente abbandonato,
in seguito ad eventi sismici e da essi segnato, ma che anche,
in qualche misura, è rimasto inalterato nel tempo;
· contribuire alla ricostruzione della storia e delle
tradizioni dell’antico e, forse, antichissimo insediamento
umano di Bergiola;
· valorizzare le potenzialità di un luogo “fuori
dal tempo”, per una fruizione culturale e turistica
pienamente rispettosa della sua tipicità.
Il Comitato potrà svolgere attività direttamente
connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto
integrative delle stesse.
Le finalità e le attività del Comitato sono
ispirate a principi di pari opportunità fra uomini
e donne ed al rispetto dei diritti inviolabili della persona,
nell’ambito di una responsabilizzazione sociale e civile
delle comunità.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali
sono espressamente vietate.
Art. 4 – Soci
Sono ammessi a far parte del Comitato, in qualità
di soci, le donne e gli uomini che, condividendone gli scopi,
ne accettano le norme statutarie e le altre decisioni legittimamente
assunte, impegnandosi a rispettarle.
I soci effettuano il versamento della quota associativa annuale
e mettono a disposizione le proprie capacità e competenze,
dedicando al Comitato parte del proprio tempo.
Il/la richiedente dovrà presentare domanda di ammissione
al Direttivo – che deciderà nella prima riunione
utile – precisando le proprie generalità ed autorizzando,
ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/1996, all’uso
dei dati personali, limitatamente all’ambito delle finalità
associative.
Il numero dei soci è illimitato.
Per il funzionamento istituzionale e per tutte le attività
dove si renda possibile, il si avvale dell’impegno volontario
e gratuito dei soci.
Il Comitato può avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
E’ prevista una congrua misura remunerativa, nella
forma pertinente, per le prestazioni che si definiscono per
la loro particolare qualità ed intensità di
impegno, sotto i profili della funzionalità, della
professionalità e del tempo dedicati, o come prestazioni
autonome.
Art. 9 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano
del Comitato.
L’Assemblea è costituita da tutti i soci, in
regola con le quote associative.
L’Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata
per lettera una volta all’anno dal Presidente, almeno
10 giorni prima della data stabilita, con la fissazione dell’ordine
del giorno.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di
almeno 1/3 dei soci: in tal caso, il Presidente provvede alla
convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta
e l’Assemblea si svolge entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea è valida in prima convocazione con
la presenza della metà più uno dei soci e, in
seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza
semplice dei presenti e rappresentati per delega, mediante
espressione con voto palese, fatta eccezione per le modifiche
dello Statuto, per cui è richiesta la maggioranza dei
soci.
L’assemblea:
· elegge il Presidente e, su proposta del Presidente,
il Vicepresidente, il Segretario amministrativo e gli altri
quattro componenti il Comitato direttivo;
· approva il programma annuale;
· approva le previsioni di bilancio ed il rendiconto
economico-finanziario;
· stabilisce annualmente l’ammontare delle quote
sociali di adesione;
· esamina, discute e delibera, in ordine alle proposte
di modifica dello Statuto;
· ratifica le esclusioni disposte dal Direttivo;
· delibera lo scioglimento del Comitato.
Al Segretario amministrativo, se presente, compete la redazione
del verbale.
Art. 10 – Il Comitato direttivo
Il Direttivo, eletto dall’Assemblea su proposta del
Presidente, è costituito da: Presidente, Vicepresidente,
Segretario amministrativo e quattro Componenti.
Il Direttivo si riunisce almeno ogni 90 giorni, su convocazione
del Presidente, o dietro richiesta di almeno tre Componenti.
Il Direttivo:
· esamina e sottopone all’Assemblea il bilancio
preventivo ed il rendiconto economico-finanziario;
· ammette i nuovi soci;
· esclude i soci, salva ratifica dell’Assemblea;
· approva il programma annuale di attività ed
eventuali proposte ulteriori;
· redige e presenta all’Assemblea il rapporto
annuale delle attività;
· stabilisce l’importo annuale delle quote associative;
· discute e delibera, dietro proposta del Presidente,
in ordine all’assegnazione di incarichi gestionali,
compiti operativi, rapporti interni ed esterni, remunerazioni
e compensi;
· compie qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria
amministrazione di sua competenza.
Le riunioni del Direttivo sono legittimamente costituite
quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei
presenti; nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Sulle deliberazioni adottate, Direttivo informa l’Assemblea
dei soci, nella prima riunione utile.
Art. 11 – Presidente, Vicepresidente, Segretario amministrativo
Il Presidente presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea;
convoca gli organi sociali; adotta i provvedimenti urgenti,
con obbligo di ratifica da parte del Direttivo nel corso della
prima riunione utile; esercita poteri di coordinamento, impulso
e controllo sul funzionamento del Comitato e lo rappresenta
di fronte a terzi.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci,
nel caso di assenza o impedimento.
Il Segretario amministrativo assolve a compiti di supporto
amministrativo e contabile, predisponendo fra l’altro
le previsioni di bilancio ed il rendiconto economico-finanziario
ed assolve alla gestione della cassa.
Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario amministrativo
restano in carica due anni, salvo sfiducia votata a maggioranza
dall’Assemblea dei soci.
Art. 12 – Risorse economiche
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione
provengono da:
· quote associative annuali;
· contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura
provenienti da persone o enti le cui finalità non siano
in contrasto con gli scopi sociali;
· iniziative promozionali;
· contributi locali, regionali, nazionali, internazionali
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati obiettivi;
· progetti, nell’ambito degli scopi sociali;
· proventi da cessioni di beni e servizi agli associati
ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività
economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque,
finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
· qualunque altra entrata compatibile con le finalità
proprie di un’associazione di promozione sociale.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito
scelto dal Presidente ed ogni operazione è disposta
con firma congiunta o disgiunta del Presidente e del Segretario
amministrativo.
Art. 14 – Disposizioni generali
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, come pure fondi, riserve o capitale,
durante la vita del Comitato, fatta salva eventuale disposizione
normativa.
Nel caso di scioglimento del Comitato, per qualunque causa,
è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra
associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni
contenute nel codice civile e nella normativa vigente in materia.
Art. 15 – Rapporti del Comitato con Cittadinanzattiva
Il Comitato, riconoscendosi nei principi e negli obiettivi
degli statuti nazionale e regionale (della Toscana) di Cittadinanzattiva,
aderisce all’articolazione regionale denominata “Cittadinanzattiva
toscana onlus”.
Lo Statuto regionale, fra l’altro, infatti recita :
“… Cittadinanzattiva toscana onlus opera: …
per la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dei
beni ambientali, paesaggistici, storici, monumentali e del
patrimonio artistico, musicale e letterario della regione”.
In spirito di sussidiarietà – mediante scrittura,
privata a firma del Presidente del Comitato e del Segretario
regionale di Cittadinanzattiva toscana onlus – il Comitato
potrà avvalersi della disponibilità di Cittadinanzattiva
toscana onlus, anche, ad esempio, per la stipula di contratti,
convenzioni, per la ricezione e la riscossione di contributi
e quant’altro per cui risulti necessaria o opportuna
la disponibilità della suddetta organizzazione.-
Art. 16 – Prime elezioni degli Organi del Comitato
Dovendo assicurare, fin dall’inizio, la piena funzionalità
del Comitato – contestualmente alla costituzione –
vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario
amministrativo.-
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