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Comitato per Bergiola


S T A T U T O

Art. 1- Costituzione, denominazione e durata del Comitato

Il giorno 05 luglio 2003, fra i soci fondatori
1. Enzo Cervioni Castelnuovo di Garfagnana
2. Giuseppino Franceschini Pieve San Lorenzo
3. Dino Traggiai Pieve San Lorenzo
4. Gianfranco Franceschini Pieve San Lorenzo
5. Domenico Bertolini Ceparana
6. Fabio Davini Villa Collemandina
7. Oreste Frediani Aulla
8. Domenico Tramontana Pieve San Lorenzo
9. Alfredo Peghini Pieve San Lorenzo
10. Placidino Torre Genova
11. Augusto Peghini La Spezia
12. Umberto Martini Pieve San Lorenzo
13. Marco Bonelli Genova
14. Eleonora Martini Pieve San Lorenzo
15. Mario Biscioni Pieve San Lorenzo
16. Edoardo Paladini Gorfigliano
17. Noel Santi San Romano in Garfagnana
18. M. Capurro …………………………..
19. E. Spinetti ………………………….
20.

nel rispetto del Codice civile, è costituito il Comitato “Per Bergiola”, da ora in poi, chiamato “Comitato”.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 – Sede

Il Comitato ha sede provvisoria in Castelnuovo di Garfagnana via Olinto Dini presso la sede di Cittadinanzattivatoscana

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Scopi

Scopi del Comitato sono:
· contribuire alla salvaguardia del paese di Bergiola, quale testimonianza di un borgo repentinamente abbandonato, in seguito ad eventi sismici e da essi segnato, ma che anche, in qualche misura, è rimasto inalterato nel tempo;
· contribuire alla ricostruzione della storia e delle tradizioni dell’antico e, forse, antichissimo insediamento umano di Bergiola;
· valorizzare le potenzialità di un luogo “fuori dal tempo”, per una fruizione culturale e turistica pienamente rispettosa della sua tipicità.

Il Comitato potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Le finalità e le attività del Comitato sono ispirate a principi di pari opportunità fra uomini e donne ed al rispetto dei diritti inviolabili della persona, nell’ambito di una responsabilizzazione sociale e civile delle comunità.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.


Art. 4 – Soci

Sono ammessi a far parte del Comitato, in qualità di soci, le donne e gli uomini che, condividendone gli scopi, ne accettano le norme statutarie e le altre decisioni legittimamente assunte, impegnandosi a rispettarle.

I soci effettuano il versamento della quota associativa annuale e mettono a disposizione le proprie capacità e competenze, dedicando al Comitato parte del proprio tempo.

Il/la richiedente dovrà presentare domanda di ammissione al Direttivo – che deciderà nella prima riunione utile – precisando le proprie generalità ed autorizzando, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/1996, all’uso dei dati personali, limitatamente all’ambito delle finalità associative.

Il numero dei soci è illimitato.

Per il funzionamento istituzionale e per tutte le attività dove si renda possibile, il si avvale dell’impegno volontario e gratuito dei soci.

Il Comitato può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

E’ prevista una congrua misura remunerativa, nella forma pertinente, per le prestazioni che si definiscono per la loro particolare qualità ed intensità di impegno, sotto i profili della funzionalità, della professionalità e del tempo dedicati, o come prestazioni autonome.


Art. 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano del Comitato.

L’Assemblea è costituita da tutti i soci, in regola con le quote associative.

L’Assemblea ordinaria è obbligatoriamente convocata per lettera una volta all’anno dal Presidente, almeno 10 giorni prima della data stabilita, con la fissazione dell’ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei soci: in tal caso, il Presidente provvede alla convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea si svolge entro 30 giorni dalla convocazione.

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega, mediante espressione con voto palese, fatta eccezione per le modifiche dello Statuto, per cui è richiesta la maggioranza dei soci.

L’assemblea:
· elegge il Presidente e, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Segretario amministrativo e gli altri quattro componenti il Comitato direttivo;
· approva il programma annuale;
· approva le previsioni di bilancio ed il rendiconto economico-finanziario;
· stabilisce annualmente l’ammontare delle quote sociali di adesione;
· esamina, discute e delibera, in ordine alle proposte di modifica dello Statuto;
· ratifica le esclusioni disposte dal Direttivo;
· delibera lo scioglimento del Comitato.

Al Segretario amministrativo, se presente, compete la redazione del verbale.


Art. 10 – Il Comitato direttivo

Il Direttivo, eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente, è costituito da: Presidente, Vicepresidente, Segretario amministrativo e quattro Componenti.

Il Direttivo si riunisce almeno ogni 90 giorni, su convocazione del Presidente, o dietro richiesta di almeno tre Componenti.

Il Direttivo:
· esamina e sottopone all’Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto economico-finanziario;
· ammette i nuovi soci;
· esclude i soci, salva ratifica dell’Assemblea;
· approva il programma annuale di attività ed eventuali proposte ulteriori;
· redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale delle attività;
· stabilisce l’importo annuale delle quote associative;
· discute e delibera, dietro proposta del Presidente, in ordine all’assegnazione di incarichi gestionali, compiti operativi, rapporti interni ed esterni, remunerazioni e compensi;
· compie qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione di sua competenza.

Le riunioni del Direttivo sono legittimamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Sulle deliberazioni adottate, Direttivo informa l’Assemblea dei soci, nella prima riunione utile.


Art. 11 – Presidente, Vicepresidente, Segretario amministrativo

Il Presidente presiede il Comitato direttivo e l’Assemblea; convoca gli organi sociali; adotta i provvedimenti urgenti, con obbligo di ratifica da parte del Direttivo nel corso della prima riunione utile; esercita poteri di coordinamento, impulso e controllo sul funzionamento del Comitato e lo rappresenta di fronte a terzi.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci, nel caso di assenza o impedimento.

Il Segretario amministrativo assolve a compiti di supporto amministrativo e contabile, predisponendo fra l’altro le previsioni di bilancio ed il rendiconto economico-finanziario ed assolve alla gestione della cassa.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario amministrativo restano in carica due anni, salvo sfiducia votata a maggioranza dall’Assemblea dei soci.


Art. 12 – Risorse economiche

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono da:
· quote associative annuali;
· contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
· iniziative promozionali;
· contributi locali, regionali, nazionali, internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati obiettivi;
· progetti, nell’ambito degli scopi sociali;
· proventi da cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
· qualunque altra entrata compatibile con le finalità proprie di un’associazione di promozione sociale.

I fondi sono depositati presso l’istituto di credito scelto dal Presidente ed ogni operazione è disposta con firma congiunta o disgiunta del Presidente e del Segretario amministrativo.


Art. 14 – Disposizioni generali

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, come pure fondi, riserve o capitale, durante la vita del Comitato, fatta salva eventuale disposizione normativa.

Nel caso di scioglimento del Comitato, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nella normativa vigente in materia.


Art. 15 – Rapporti del Comitato con Cittadinanzattiva

Il Comitato, riconoscendosi nei principi e negli obiettivi degli statuti nazionale e regionale (della Toscana) di Cittadinanzattiva, aderisce all’articolazione regionale denominata “Cittadinanzattiva toscana onlus”.

Lo Statuto regionale, fra l’altro, infatti recita : “… Cittadinanzattiva toscana onlus opera: … per la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dei beni ambientali, paesaggistici, storici, monumentali e del patrimonio artistico, musicale e letterario della regione”.

In spirito di sussidiarietà – mediante scrittura, privata a firma del Presidente del Comitato e del Segretario regionale di Cittadinanzattiva toscana onlus – il Comitato potrà avvalersi della disponibilità di Cittadinanzattiva toscana onlus, anche, ad esempio, per la stipula di contratti, convenzioni, per la ricezione e la riscossione di contributi e quant’altro per cui risulti necessaria o opportuna la disponibilità della suddetta organizzazione.-


Art. 16 – Prime elezioni degli Organi del Comitato

Dovendo assicurare, fin dall’inizio, la piena funzionalità del Comitato – contestualmente alla costituzione – vengono eletti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario amministrativo.-

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